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La regolamentazione degli NPL: la nuova direttiva UE 2021/2167

 

La nuova direttiva europea sugli NPL (Non-Performing Loans) approvata il 24 novembre del 2021 prevedeva che, entro il 29 dicembre del 2023, l’Italia e gli altri Stati membri si conformassero alla direttiva 2021/2167 UE. La nuova direttiva comporta significativi cambiamenti e requisiti ancor più rigidi, soprattutto per i Servicer, con l’obiettivo di ridurre gli attuali stock di crediti deteriorati e prevenire accumuli eccessivi in futuro. Inoltre, mira a migliorare l’efficienza e la trasparenza del mercato secondario dei crediti deteriorati, rendendolo più aperto e dinamico.

La direttiva 2021/2167 UE si applica sia ai gestori di crediti che agli acquirenti di crediti, salvo alcune esenzioni specificamente definite.

Aspetti chiave della direttiva 2021/2167 UE

Come riportato da EUR-Lex nel “Content Summary Framework For Credit Servicer And Credit Purchasers” gli aspetti salienti della normativa riguardano le autorizzazioni dei gestori dei crediti e il diritto all’informazione.

I gestori dei crediti, in particolare, devono:

  • richiedere l’autorizzazione all’autorità nazionale competente
  • essere una persona giuridica e avere la propria sede principale in uno Stato membro dell’Unione Europea
  • dimostrare che i membri del proprio organo di direzione o amministrazione godano di una buona reputazione, possiedano un certificato penale senza condanne, non siano stati dichiarati in stato di fallimento e siano in possesso di esperienza e conoscenze adeguate per agire con competenza e responsabilità
  • disporre di una struttura societaria consolidata e adeguati controlli interni
  • adempiere alle norme per la tutela e il leale trattamento dei debitori e per la registrazione e il trattamento dei reclami di quest’ultimi in forma gratuita e diligente
  • adempiere alle idonee procedure di antiriciclaggio e anti terrorismo
  • essere soggetti agli obblighi nazionali in materia di segnalazione e informativa al pubblico, come sancito dal diritto all’informazione

Gli attuali gestori di crediti saranno autorizzati a continuare le attività fino al 29 giugno 2024 o fino all’ottenimento dell’autorizzazione secondo la direttiva, se precedente.

Le autorità nazionali competenti sono invece tenute a:

  • applicare una procedura di autorizzazione che imponga ai gestori di crediti l’obbligo di dimostrare di soddisfare tutte le condizioni;
  • decidere entro 90 giorni se concedere o negare l’autorizzazione;
  • disporre di poteri di vigilanza e indagine, nonché dei poteri sanzionatori e avere la possibilità, in talune circostanze, di revocare un’autorizzazione;
  • mantenere un registro online pubblicamente accessibile di tutti i gestori di crediti;
  • consentire, a determinate condizioni, ai gestori di crediti autorizzati in uno Stato membro di esercitare altrove nell’Unione.

Sia gli acquirenti di crediti che i gestori di crediti, nei loro rapporti con i debitori, devono:

  • agire in buona fede, in modo equo e professionale
  • fornire ai debitori informazioni che non siano fuorvianti, poco chiare o false
  • rispettare e tutelare le informazioni personali e la riservatezza dei debitori
  • non esercitare molestia, coercizione o indebito condizionamento nei confronti dei debitori
  • fornire ai debitori le seguenti informazioni dopo il trasferimento dei diritti del creditore e prima dell’avvio dell’attività di recupero dei crediti quando richiesto dai debitori: data del trasferimento e identità, i dati di contatto dell’acquirente di crediti; gli importi dovuti dal debitore, suddivisi in capitale, interessi, commissioni e altri oneri; una dichiarazione attestante che tutto il pertinente diritto dell’Unione e nazionale continua ad applicarsi; il nome, l’indirizzo e i dati di contatto delle autorità nazionali competenti.

Inoltre, gli enti creditizi devono fornire informazioni ai potenziali acquirenti sui diritti del creditore e alle autorità nazionali informazioni regolari sugli acquirenti di crediti e sui saldi aggregati dei portafogli creditizi trasferiti. Gli acquirenti di crediti devono, a loro volta, fornire dettagli del nuovo acquirente e informazioni almeno due volte all’anno alle autorità competenti.

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi per le violazioni della direttiva. L’Autorità bancaria europea sta sviluppando orientamenti e norme tecniche dettagliate. 

Conclusioni

Quali saranno le implicazioni dell’entrata in vigore della direttiva 2021/2167 UE? L’argomento è molto caldo e attuale per chi si occupa di legislazione economica e finanziaria e per banche, istituti di credito e servicer come Ichnos Management che dovranno conformarsi alla nuova regolamentazione europea. Numerose sono le questioni aperte nel nostro Paese perché “occorre intervenire in un ambito già fortemente regolamentato”. L’attuale sistema del mercato è caratterizzato dalla presenza di regimi differenziati che si applicano separatamente alle attività di gestione e acquisto dei crediti.

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